Normativa sulla prevenzione incendi per le strutture ricettive
A marzo è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2014 che include la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (ad esempio campeggi, villaggi turistici, ecc.) che abbiano una capacità ricettiva superiore a 400 persone.
La normativa si applica alle strutture di nuova costruzione ed a quelle già esistenti nel caso in cui vangano completamente ristrutturate.
Il Decreto si pone importanti obiettivi di sicurezza:
– minimizzare le cause di incendio,
– garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti,
– limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva,
– limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe,
– assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo,
– garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
I Progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché i progetti per modifiche da apportare a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3 del D.P.R. n. 151/2011), devono indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza stabiliti dal Decreto Ministeriale 28/02/2014.
Per le Strutture già esistenti è previsto l’adeguamento secondo le disposizioni del Titolo I Capo II (appunto riferito ad “Attività esistenti”) e del Titolo II (Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale antincendio).
Alle Strutture turistico – ricettive oggetto del Decreto Vima offre numerosi servizi prevenzione incendi:
– assistenza e consulenza per la realizzazione di progetti antincendio a norma,
– dimensionamento e collaudo di impianti antincendio nuovi o già esistenti ma ampliati,
– direzione dei lavori per l’adeguamento, quando necessario, delle strutture alla normativa antincendio,
– prova della resistenza al fuoco delle strutture,
– certificazione degli impianti antincendio.
Contatta Vima per adeguare la tua struttura turistico – ricettiva alla normativa vigente
Criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza sul lavoro
Il 18 marzo 2014 è entrato in vigore il decreto interministeriale 6 marzo 2013 che detta i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.
In base a tale normativa si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda:
– il Prerequisito (ovvero il Diploma di scuola secondaria di secondo grado)
– ed almeno uno dei sei criteri definiti nel decreto
La nuova normativa prevede due deroghe:
1) i datori di lavoro: per ventiquattro mesi a partire dall’entrata in vigore del decreto, in base all’articolo 4 del DIM 6 marzo 2013, i datori di lavoro potranno svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che vorrà svolgere direttamente l’attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di almeno uno dei sei criteri previsti dal Decreto.
2) per i corsi di formazione già approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del documento, i docenti che alla data di pubblicazione del documento sulla Gazzetta Ufficiale non erano in possesso del prerequisito potranno comunque svolgere l’attività di formatore, se saranno in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei sei requisiti previsti dal Decreto.
Vima srl si occupa da anni di corsi di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
Attravero i suoi corsi, Vima cerca di favorire tra i lavoratori un’aumento della presa di coscienza di tutti i rischi e cerca di sviluppare la capacità di attuare prontamente le operazioni di emergenza basilari che si possono rendere necessarie in situazioni di pericolo.
Vai alla pagina “Formazione dei Lavoratori in materia di Sicurezza” del nostro sito per approfondire l’argomento o contattaci subito per partecipare ad uno dei corsi di Formazione che organizziamo periodicamente.
MODULISTICA ANTINCENDIO
GLI AGGIORNAMENTI MINISTERIALI
Il Ministero dell’Interno, con Circolare prot. n. 4849 del 11 aprile 2014, ha comunicato l’aggiornamento di una parte della modulistica antincendio.
Le aziende devono adottare i nuovi moduli obbligatoriamente (la data fissata dal ministero è quella del 01/05/2014).
Vima srl offre servizi di consulenza professionale in materia di compilazione della modulistica Antincendio, scopri di più nella pagina dei servizi di prevenzione incendi.
Nello specifico, gli aggiornamenti modulistica Antincendio hanno riguardato:
– Segnalazione Certificata di Inizio Attività: modello PIN 2-2014
– Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto: modello PIN 2 gpl- 2014
– Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio: il modello PIN 2.1-2014
– Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto: modello PIN 2.1-gpl-20149
– Dichiarazione inerente i prodotti: modello PIN 2.3-2014 Dich. Prod.;
– Certificazione dell’ impianto significativo ai fini antincendio: modello PIN 2.5-2014 Cert. Imp.
– Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio: il modello PIN 3-2014
– Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto: modello PIN 3-gpl-2014
– Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità: modello PIN 3.1-2014.
Contatta subito Vima srl – Servizi Ingegneristici – per avere informazioni sui nuovi moduli antincendio obbligatori o per il Rinnovo di Certificati Antincendio.